La legge 24 giugno 1923 n° 1395 ha istituito l'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti al quale possono essere iscritti gli Ingegneri in possesso del relativo diploma di Laurea (o di altro titolo professionale riconosciuto dagli organi competenti equipollente) e con la successiva emanazione del regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto (R.D. 23 ottobre 1925 n° 2537) è stato previsto che 'per esercitare in tutto il territorio della Repubblica le professioni di ingegnere e di architetto è necessario aver superato l'esame di Stato'.
Il D.P.R. n° 328 del 5 giugno 2001 ha modificato l'ordinamento professionale e ha introdotto la suddivisione dell'Albo degli Ingegneri in due sezioni e in tre settori:
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la Sezione A, cui si accede previo esame di stato, è riservata ai vecchi iscritti e ai laureati provenienti dai corsi quinquennali, nonché ai 'laureati specialistici' previsti dal nuovo ordinamento a seguito dell'emanazione del D.P.R. 328/01.
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la Sezione B, cui si accede previo esame di stato, è riservata ai vecchi diplomati universitari e ai nuovi laureati triennali.
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E' possibile procedere con la prima fase per l'iscrizione all'Albo attraverso la procedura di Pre-iscrizione.
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