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Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino  

VII - 7. Norme di attuazione del Codice Deontologico

Premessa
1. Sulle incompatibilità
2. Sui rapporti con gli organismi di autogoverno
3. Sul rapporti con i colleghi e i collaboratori
4. Sui rapporti con il Committente
5. Sui rapporti con la Collettività e il Territorio


VIII - Premessa

Le presenti norme hanno lo scopo di fornire indicazione sull'applicazione del codice deontologico. Si riportano alcune situazioni applicative che non devono essere considerate esaustive, intendendo cosi che particolari casi, non espressamente indicati, non debbono essere considerati esclusi. Ogni violazione al codice deontologico comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto approvato con R.D. 23.10.1925 n. 2537.

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IX - 1. Sulle incompatibilità

1.1 Si ravvisano le condizioni di incompatibilità principalmente nei seguenti casi: - posizione di giudice in un concorso a cui partecipa come concorrente (o viceversa) un altro professionista che con il primo abbia rapporti di parentela o di collaborazione professionale continuativa, o tali comunque da poter compromettere l'obiettività del giudizio; - abuso, diretto o per interposta persona, dei poteri inerenti la carica ricoperta per trarre comunque vantaggi per sé e per gli altri; - esercizio della libera professione in contrasto con norme specifiche che lo vietino e senza autorizzazione delle competenti autorità (nel caso di ingegneri dipendenti, amministratori, ecc.); - collaborazione sotto qualsiasi forma alla progettazione, costruzione, installazione, modifiche, riparazione e manutenzione di impianti, macchine, apparecchi, attrezzature, costruzioni e strutture per i quali riceva l'incarico di omologazione, collaudo, o di visite periodiche ai fini della sicurezza; - fermo restando quanto disposto dall'art. 41/bis della legge 765/1967 e da ogni altra disposizione statale o regionale in materia, l'ingegnere che rediga o abbia redatto un piano regolatore, un piano di fabbricazione, o altri strumenti urbanistici d'iniziativa pubblica nonché il programma pluriennale d'attuazione, deve astenersi, dal momento dell'incarico fino all'approvazione, dall'accettare da committenti privati incarichi professionali di progettazione inerenti l'area oggetto dello strumento urbanistico. Considerate le difficoltà burocratiche-amministrative degli Enti pubblici e le inerzie politiche che possono dilatare il tempo intercorrente tra l'assunzione dell'incarico e l'approvazione definitiva degli strumenti urbanistici, si ritiene necessario precisare che il periodo di tempo di incompatibilità di cui alle norme deontologiche deve intendersi quello limitato sino alla prima adozione dello strumento da parte dell'amministrazione committente. Tale norma è estesa anche a quei professionisti che con il redattore del piano abbiano rapporti di collaborazione professionale continuativa in atto.

1.2 Si manifesta incompatibilità anche nel contrasto con i propri doveri professionali quali: - nella partecipazione a concorsi le cui condizioni dei bando siano state giudicate dal Consiglio Nazionale Ingegneri o dagli Ordini (per i soli concorsi provinciali), pregiudizievoli ai diritti o al decoro dell'ingegnere, sempre che sia stata emessa formale diffida e che questa sia stata comunicata agli iscritti tempestivamente; - nella sottomissione a richieste del committente che siano volte a contravvenire leggi, norme e regolamenti vigenti.

1.3 l'ingegnere nell'espletare l'incarico assunto si impegna ad evitare ogni forma di collaborazione che possa identificarsi con un subappalto del lavoro intellettuale o che porti allo sfruttamento di esso; deve inoltre rifiutarsi di legittimare il lavoro abusivo.

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X - 2. Sui rapporti con gli organismi di autogoverno

2.1 Gli impegni che il Consiglio dell'Ordine, la Federazione e/o la Consulta regionale e il Consiglio Nazionale richiedono di norma ai loro iscritti sono i seguenti: - comunicare tempestivamente al Consiglio le nomine ricevute in rappresentanza o su segnalazione dello stesso o di altri organismi; - svolgere il mandato limitatamente alla durata prevista di esso; - accettare la riconferma consecutiva dello stesso incarico solo nei casi ammessi dal Consiglio o altro organismo nominante; - prestare la propria opera in forma continuativa per l'intera durata del mandato, seguendo assiduamente e diligentemente i lavori che il suo svolgimento comporta, segnalando al Consiglio dell'Ordine con sollecitudine tutte le violazioni o supposte violazioni a norme deontologiche, come a leggi dello Stato, delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento dell'incarico comunque ricevuto; - presentare tempestivamente le proprie dimissioni nel caso di impossibilità a mantenere l'impegno assunto; - controllare la perfetta osservanza delle norme che regolano i lavori a cui si partecipa.

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XI - 3. Sul rapporti con i colleghi e i collaboratori

3.1 I rapporti fra ingegneri e collaboratori sono improntati alla massima cortesia e correttezza.

3.2 L'ingegnere assume la piena responsabilità della organizzazione della struttura che utilizza per eseguire l'incarico affidatogli, nonché del prodotto della organizzazione stessa; l'ingegnere copre la responsabilità dei collaboratori per i quali deve definire, seguire e controllare il lavoro svolto e da svolgere.

3.3 L'illecita concorrenza può manifestarsi in diverse forme: - critiche denigratorie sul comportamento professionale di un collega; - offerta delle proprie prestazioni attraverso la proposta ad un possibile committente di progetti svolti per autonoma iniziativa; - operazioni finalizzate a sostituire un collega che stia per avere o abbia avuto un incarico professionale; - attribuzione a sé della paternità di un lavoro eseguito in collaborazione senza che sia chiarito l'effettivo apporto dei collaboratori; - utilizzazione della propria posizione presso Amministrazioni od Enti Pubblici per acquisire incarichi professionali direttamente o per interposta persona; - partecipazione come consulente presso enti banditori o come membro di commissioni giudicatrici di concorsi che non abbiano avuto esito conclusivo per accettare incarichi inerenti alla progettazione che è stata oggetto del concorso; - abuso di mezzi pubblicitari della propria attività professionale e che possano ledere in vario modo la dignità della professione.

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XII - 4. Sui rapporti con il Committente

4.1 L'ingegnere non può, senza autorizzazione del committente o datore di lavoro, divulgare i segreti di affari e quelli tecnici, di cui è venuto a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni. Egli, inoltre, non può usare in modo da pregiudicare il committente le notizie a lui fornite nonché il risultato di esami, prove e ricerche effettuate per svolgere l'incarico ricevuto.

4.2 L'ingegnere può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito solo in casi particolari quando sussistano valide motivazioni ideali ed umanitarie.

4.3 Possono non considerarsi prestazioni professionali soggette a remunerazione tutti quegli interventi di aiuto o consulenza rivolti a colleghi ingegneri che, o per limitate esperienze dovute alla loro giovane età o per situazioni professionali gravose, si vengono a trovare in difficoltà.

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XIII - 5. Sui rapporti con la Collettività e il Territorio

5.1. Costituisce infrazione disciplinare l'evasione fiscale nel campo professionale purché definitivamente accertata.

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